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Il Grande Fratello (privacy)
 
 
Una delle leggi del nostro paese della quale i cittadini più hanno esperienza è la n. 675 del 31.12.1996, la famigerata PRIVACY. Non che non si tratti di un sacrosanto provvedimento, assunto a tutela di un valore condiviso e sempre più sentito; piuttosto, famigerata, poiché - in suo nome - a tutti noi viene continuamente richiesta la sottoscrizione di noiosi moduli di “autorizzazione al trattamento dei dati personali”. Ciò in calce ad ogni contratto, quando si accende un conto in banca, quando si riscuote un risarcimento dall’assicurazione e così discorrendo. Il cittadino può dirsi, quindi, al sicuro? Certamente no, sotto almeno due profili. Il primo rischio è quello di sottovalutare l’importanza delle autorizzazioni richieste, firmando di tutto, per prassi, così snaturando il senso della legge che, da baluardo della riservatezza, si trasforma in gratuito onere burocratico, sia nei rapporti privato – Pubblica Amministrazione, sia nel commercio. Per tal motivo avviene che l’utente di Internet, che aveva – al momento di registrare la sua casella e.mail - “cliccato” ingenuamente tutte le caselle indicate, è costretto a combattere quotidianamente con montagne di corrispondenza/spazzatura inviata da soggetti che erano formalmente stati autorizzati a conoscere i suoi dati e, persino, i suoi gusti. Il secondo pericolo riguarda le conseguenze che l’eventuale diniego di autorizzazione comporta per il consumatore scrupoloso. Infatti, l’autorizzazione al trattamento spesso è condizione necessaria perché si perfezioni un contratto o si esegua una prestazione. Nell’ipotesi della casella di posta elettronica, appena citato, è normale che il provider rifiuti l’erogazione del servizio, senza il completamento della procedura di registrazione, che prevede, inderogabilmente, la sottoscrizione – sia pure per via informatica – del modulo ex legge 675/96. Esiste un caso ancora più emblematico. Al momento della sottoscrizione di un contratto di finanziamento, generalmente anche quando si accende un conto corrente, viene domandato, con cortese fermezza, di sottoscrivere “alcuni fogli”, in realtà una mole impressionante di carte recanti diciture microscopiche, i cosiddetti geroglifici bancari, attraverso i quali si esplica il dovere degli istituti di credito di favorire, nell’approccio con la clientela, la massima trasparenza… Viene da sé che anche il più pignolo correntista si arrende per sfinimento e, in quelle condizioni, firmerebbe con disinvoltura anche la propria condanna a morte. Quanta strada ancora, perché in Italia vi sia un vero libero mercato del credito … Comunque, i geroglifici si riferiscono, tra l’altro, alla famigerata autorizzazione, anche, a trasmettere i dati sulla regolarità di pagamenti rateali o sulla “tenuta” contabile del nuovo cliente, ad apposite centrali informatiche. Si tratta di casellari privati nei quali vengono registrati e mantenuti per un arco temporale di cinque anni i nominativi di soggetti inadempienti, o perché non solvibili oppure perché in ritardo nell’onorare i propri debiti, o – capita – per mero errore; i dati vengono, poi, venduti a chi lo richiede, soggetti che, di solito, si identificano con coloro che alimentano il circuito. A tale registrazione, la cui finalità dovrebbe esser quella di segnalare a banche e finanziarie, tipici acquirenti, i cattivi pagatori, consegue di fatto, in capo a coloro che vi sono registrati, un vero e proprio blocco di finanziamenti o aperture di credito da parte degli istituti a ciò preposti diffusi nel territorio italiano. Non è il bollettino protesti, ma quasi e, in più, senza le garanzie offerte dal modello pubblico. Ben può verificarsi, quindi, che per essere sorta una controversia civilistica tra Tizio e Caio nella quale, magari, il primo ha piena ragione, ciononostante questi – poiché ha oggettivamente omesso versamenti non dovuti – si ritrovi sanzionato “socialmente”, attraverso l’esposizione al pubblico ludibrio, oltre che la preclusione del mercato finanziario, con intuibili gravissimi pregiudizi. Peraltro occorre segnalare che un recentissimo Decreto Legislativo (n. 196 del 30 giugno 2003) ha raccolto all’interno di un unico codice, c.d. “Codice della Privacy”, tutta la normativa legata al trattamento dei dati personali; le disposizioni ivi contenute – gran parte delle quali entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2004 – dovrebbero apportare una generale semplificazione della materia oltre ad un consistente riordino della medesima introducendo anche importanti novità.

2003-10-17
 
 

 
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