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Le immagini sacre nei luoghi pubblici, il Crocifisso dalle aule scolastiche a quelle di giustizia
 
 
Tutti esprimono la propria opinione, molti si accalorano: davvero il tema del Crocifisso e delle immagini sacre esposte in luoghi pubblici divide l’Italia, suscitando prese di posizione parimenti indignate tra i sostenitori delle opposte tesi. La questione, del resto, è di quelle che non ammettono si tergiversi: o di qua o di là, tertium non datur. Allora, spazio alle opinioni di chi saluta una nuova era di laicismo e democrazia e a quelle di chi percepisce nel provvedimento del giudice aquilano un’offesa alle radici cristiane del Paese e un effetto destabilizzante nel processo di pacifica integrazione degli immigrati (almeno quanto le “sparate” di Adel Smith e i tentativi di aggressione a questi rivolti). In questo breve contributo si cercherà di dare conto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, del tipo di azione processuale svolta e, alla luce di questo, di fornire strumenti interpretativi per la famigerata ordinanza di rimozione. Le norme sull’esposizione del Crocifisso risalgono in gran parte agli anni venti del secolo appena conclusosi e concernono la presenza del Crocifisso tanto nelle aule scolastiche (due circolari del Ministero della Pubblica Istruzione, rispettivamente del 22 novembre 1922 e del 26 maggio 1926), quanto negli uffici pubblici in genere, quanto, in particolare, nelle aule giudiziarie (circolare evidenziata a margine). Vanno ancora citate, in materia scolastica, le norme regolamentari di cui all’art. 18 del Regio Decreto n. 965 del 1924 e di quello n. 1297 del 1928 (mai formalmente abrogate, anche dopo l’entrata in vigore del Testo Unico della scuola nel 1994), che ricalcano l’art. 140 del Regio Decreto n. 4336 del 1860 che, nell’esecuzione della c.d. “Legge Casati”, prescriveva il Crocifisso tra gli arredi in dotazione alle scuole; in ultimo, anche una circolare del 1967 elencava tale dotazione tra quelle obbligatorie per l’arredamento di un’aula scolastica. Veniamo all’attualità. Il problema giuridico della “tenuta” di simili prescrizioni normative è stato sollevato in questi termini: un cittadino italiano di religione islamica, ritenendo che l’esposizione del Crocifisso nella scuola frequentata dai figli, simbolo di una sola religione, costituisca offesa dei principi costituzionalmente tutelati della libertà religiosa e dell’uguaglianza tra cittadini, invoca un provvedimento di urgenza (ex art. 700 c.p.c.) al fine di veder rimuovere il contestato simbolo. Si costituiscono l’Istituto e il Ministero dell’Istruzione, contestando la domanda spiegata e muovendo vari eccezioni di rito e di merito. Il Giudice, designato secondo criteri automatici a decidere della controversia – e oggi, per questo, “posto in croce” – è un giovane dalla fama di valente studioso, il quale ben si rende conto che nel piccolo Tribunale di L’Aquila in realtà si gioca una partita ideologicamente importantissima. La sua risposta al dilemma, nei termini che tutti conoscono, è una risposta giuridicamente motivata, forse non condivisibile, probabilmente basata su un presupposto opinabile, comunque degna di rispetto (ben 18 fitte cartelle di dotte elucubrazioni). Si tratta di un’ordinanza cautelare di un procedimento sommario (una sola udienza) previsto solo in casi di urgenza, destinata peraltro a breve vita: trenta giorni, se il ricorrente non provvede a intraprendere l’azione ordinaria. Non è affatto una “nuova legge” e neppure una sentenza, né tantomeno una sentenza dotata di particolare rilievo e autorevolezza, quali quelle pronunciate dalle Magistrature Superiori, bensì del provvedimento per natura più instabile, tuttavia di un’ordinanza munita di esecutività (salvo i profili di obiezione di coscienza di chi deve materialmente farla rispettare), emessa ritualmente da un Giudice dello Stato. Tralasciando le questioni preliminari (competenza, legittimazione attiva ecc.) sulle quali, magari, cadrà il provvedimento, soffermiamoci sulle pagine del provvedimento che trattano del problema di fondo, che, inevitabilmente, si riproporrà. Invero, le argomentazioni del giudicante appaiono principalmente volte a stabilire le conseguenze ermeneutiche dell’entrata in vigore del Nuovo Concordato sulle norme che impongono il Crocifisso in aula. Va ricordato, infatti, che dopo un periodo di rapporti a dir poco movimentati tra Stato italiano e Chiesa Cattolica, nel 1929 i c.d. Pattti Lateranensi avevano sancito il principio della religione cattolica quale culto dello Stato: in siffatto quadro, peraltro “costituzionalizzato” attraverso il richiamo nella Carta del ’48 dei Patti stessi, iniziative del tenore di quella del Giudice aquilano mai avrebbero potuto trovare spazio; tutto cambia, o sembra cambiare, nel 1984 con il c.d “Nuovo Concordato” Craxi – Casaroli, che, in ossequio alla mutata sensibilità sociale, abolisce il principio della statualità del culto e si limita a riconoscere – di fatto – solo un certo margine di privilegio per la religione cattolica. Ecco, quindi, che viene affermata l’estraneità di norme, quali quelle che impongono il Crocifisso, in contrasto con il nuovo sistema e, quindi, abrogate. Sempre tecnicamente, in verità, la partita è estremamente più complessa, poiché involge altri problemi di ardua soluzione: per esempio, se un Giudice ordinario non può dichiarare incostituzionale o abrogata una legge ma solo un regolamento, allora diventa assolutamente necessario chiarire di quale natura siano le fonti che impongono il Crocifisso, così come definire la costituzionalità o meno del Nuovo Concordato: tutti aspetti che deliziano i dottrinari… Da giuristi quali siamo, non possiamo esimerci dal rilevare che manca uno dei presupposti processuali per l’emissione dell’ordinanza, ossia il cosiddetto “periculum in mora” che si identifica con l’urgenza di un provvedimento immediato, un grave pregiudizio nel ritardo: non si vede quale pericolo, quale danno irreparabile potesse arrecare l’esposizione del Crocifisso in quella sede, tanto da giustificare un provvedimento d’urgenza. C’è però dell’altro, che porta chi scrive a non condividere il contenuto dell’ordinanza “incriminata”: essa trascura un elemento che non ha nulla a che fare con il clima di contrapposizione orgogliosa tra islam e occidente che, qualcuno, pare cavalcare. Si allude alla circostanza per cui il Crocifisso, che nella sua componente direttamente religiosa riteniamo non offenda nessuno, rappresenta un simbolo storico e culturale dell’Italia e, in quanto tale, lecitamente esibibile; simbolo culturale e storico anche per i non credenti, paradossalmente richiamato come tale anche dai blasfemi brontolii di tanti nostri teneri vecchi. Intanto, attendiamo il prossimo capitolo della vicenda, senza dimenticare che giace in Parlamento una proposta di legge per la regolamentazione della materia - simboli sacri in luoghi pubblici, rubricata al n. 2749, depositata il 15 maggio 2002, recante cinque soli semplici articoli, ispirati al mantenimento di qualcosa che, lo si consideri sacra icona o semplicemente simbolo di tradizione, non ha mai fatto male a nessuno. Un’ultima provocatoria considerazione: paese che vai, usanza che trovi…

2003-10-31
 
 

 
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