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Elasticità delle norme
 
 
LO SAPEVATE CHE… ANCHE AGLI SMS C’E’ UN LIMITE? I brevi messaggi di testo, o SMS, da ormai qualche anno sono un tormentone, oltre che una comodità. Ma talvolta, attraverso tale apparentemente innocuo strumento, si realizzano condotte sgradevoli o, addirittura, delittuose. Tralasciando il caso degli insulti e delle molestie (che devono essere trattati come le più tradizionali telefonate minatorie e lasciati al giudice penale), possono darsi altri casi problematici. Anzitutto, non è infrequente che si ricevano messaggini da parte di presunti “ammiratori segreti”, che invitano il destinatario a contattare un numero di telefonia fissa con prefisso 899 per svelare l’arcano; il malcapitato che accetti l’invito, invece, pagherà anche 5 Euro per farsi illustrare caratteristiche e costi di servizi telefonici; su fattispecie di tal natura è intervenuto il Garante per la Privacy, il quale ha aperto un’inchiesta sulle società beneficiarie delle operazioni, eufemisticamente definibili “poco trasparenti”. Altra ipotesi che deve far riflettere è quella della sommersione del consumatore, di SMS pubblicitari (cosiddetto “spamming”) da parte delle società di cui è utente: presto si dovrà definire il limite quantitativo di detti messaggi, anche a fronte di generiche autorizzazioni da parte del destinatario. Infine, il Garante ha recentemente indicato le regole (in data 15 maggio 2003) per il corretto uso degli SMS di pubblica utilità. Con tale nozione si indicano quei messaggi utilizzati da amministrazioni centrali o locali per campagne informative e di sensibilizzazione o per diffondere notizie di pubblica utilità (viabilità, eventi culturali ecc.), con l’unico rischio dell’eccessiva proliferazione. L’Autorità ha distinto due ipotesi, a seconda che la comunicazione riguardi emergenze di ordine pubblico (per cui non si rende necessario il consenso del destinatario) oppure no (in tal caso dovendosi richiedere il consenso preventivo e circostanziato), dettando inoltre regole di dettaglio e di natura deontologica. (EDITORIALE) Nei numeri precedenti abbiamo sottolineato l’elasticità quale connotato della norma giuridica, sia sotto forma di frequenti modifiche legislative, sia avendo riguardo alle diverse prassi interpretative a seconda del periodo storico, della geografia dei tribunali e della sensibilità personale dei giudici. Il fenomeno è tanto più vistoso quanto più i giuristi, per la natura del caso loro proposto, si trovano a confrontarsi con innovazioni tecniche, scientifiche e sociali. Facciamo degli esempi: nel codice civile del 1942, attualmente in vigore, si detta una disciplina dell’attribuzione della paternità che risente dei limiti scientifici e della concezione tradizionale e un po’ bacchettona della famiglia, allora presenti. Una fondamentale riforma, ispirata soprattutto alla parificazione dei ruoli tra uomo e donna, è intervenuta nel 1975, ma la complessiva disciplina della materia può dirsi adeguata ai tempi? Assolutamente no, se si pensa che non è in alcun modo previsto il sorprendente sviluppo delle tecniche di riproduzione assistita, l’utero “in affitto”, la clonazione, ecc., sicché da anni i giudici italiani si barcamenano tra le ragioni di genitori biologici e legali, elaborando fantasiosamente un materiale normativo ormai del tutto superato, quasi che da Giustiniano alla pecora Dolly non sia cambiato nulla. Per non parlare delle riforme dei reati a sfondo sessuale: da una lato si sono inasprite le pene, dall’altro si è eliminata la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, rendendo in realtà più “vaga” - e, quindi, soggetta a continue nuove interpretazioni, anche clamorose (si pensi alla sopravvalutata questione dei jeans) - la nuova fattispecie delittuosa “violenza sessuale”; di contro, si è prevista una normativa estremamente dettagliata per la repressione della pedofilia, in particolare informatica… Ma, forse, più emblematica di tutte è la vicenda italiana della guida in stato di ebbrezza. Negli ultimi anni la stessa persona che avesse ingerito la medesima quantità di alcool, prima di porsi al volante della propria autovettura, avrebbe subito destini diversissimi, di assoluzione o di condanna, all’una pena o all’altra, mediante un procedimento o l’altro, avanti un giudice o un altro. Facciamo chiarezza: anteriormente al gennaio 2002, la disciplina legislativa prevedeva la pena dell’arresto fino a un mese e dell’ammenda da cinquecentomila a due milioni per la guida in stato di ebbrezza; in seguito, la pena aumentava, ma si stabiliva la possibilità di irrogare, in alternativa, la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni, nonché di ottenere la “cancellazione” del reato mediante la cosiddetta oblazione, cioè versando una somma di denaro a tacitazione del tutto; recentemente, con l’entrata in vigore della legge n. 214/2003, è tornata in auge la precedente disciplina. Neppure il concetto “stato di ebbrezza” può dirsi stabile nella ponderazione del legislatore: in ossequio alle severe norme comunitarie, infatti, il tasso critico rilevabile tramite il famigerato “palloncino”, dalla soglia iniziale di 0,8 g/l, veniva limato a 0,5; si badi che la misura in esame è veramente contenuta e, data anche la sensibilità degli esiti dell’etilometro ad altre variabili, può essere riscontrata persino in soggetti pressoché sobri; in altre parole, non si tratta di un’ipotesi di reato riservata agli ubriaconi classici, ma che può coinvolgere cittadini esemplari rei di aver gustato una “birretta” a cena… Anche la competenza per i relativi procedimenti ha subito alterne vicende, al limite del paradosso: fino al primo gennaio 2002 essa spettava al Tribunale (ancor prima alla soppressa Pretura), dal D. Lgsl. 28 agosto 2000 n. 274 al Giudice di Pace, ora nuovamente al Tribunale. Oltretutto, nella breve stagione del Giudice di Pace era astrattamente possibile escludere la punibilità del fatto per “particolare tenuità”, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 274/ 2000, soluzione ora resa impraticabile. E, si badi, qualche coraggioso giudice, a partire da quello di Rho (Mi), aveva mandato assolti alcuni cittadini sorpresi con un tasso alcoolemico impercettibilmente superiore al consentito, i quali non avevano creato alcun danno ed erano incensurati. Ultima novità: oggi, oltre alla sospensione della patente, la guida “allegrotta” comporta la perdita di ben dieci punti, metà del patrimonio in dotazione… In conclusione, se è pur vero che il limite alcoolemico in vigore e le pene sono molto severe, occorre considerare sia che l’allarme sociale in materia di circolazione stradale è elevatissimo sia che un limite convenzionale comunque deve stabilirsi, chiaro e coerente: semmai, il timore di sanzioni penali e amministrative avrà la funzione deterrente di indurre molti giovani, e non solo, a ritenere normale che l’autista, designato a turno dal gruppo, ometta nella serata di assumere alcolici, anziché confidare, come spesso in passato, nella fortuna o nella fraintesa comprensione delle autorità. Verrebbe da dire… acqua passata!

2003-11-07
 
 

 
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