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LO SAPEVATE CHE ….
 
 
per la risoluzione delle controversie con organismi di telecomunicazione è obbligatorio il tentativo di conciliazione DAL GIUGNO 2002 SONO STATI ISTITUITI I “CORECOM” L’utente modello, forse seguendo il consiglio della scorsa settimana ed osservando con attenzione la bolletta telefonica, si è accorto dell’esistenza di voci inattese, ad esempio della famigerata specifica “conti precedenti non pagati”: eseguito un breve esame di coscienza sulla propria scrupolosa puntualità nell’eseguire i pagamenti e ricevuta conferma dai bollettini postali accuratamente conservati o dall’estratto conto bancario, tenta di risolvere la spiacevole situazione, contattando l’apposito call center. Non senza difficoltà, l’utente riesce a mettersi in contatto con un responsabile il quale, riconosciuta l’esistenza di un errore in contabilità, gli comunica che quanto prima verrà effettuato lo storno dell’importo erroneamente conteggiato, dalle successive bollette. Dopo varie raccomandate, poiché lo storno non giunge, all’utente non resta che una soluzione: adire la competente autorità giudiziaria. Anzi... dal giugno 2002 non gli restava che quella via, poiché a seguito della deliberazione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 19 giugno 2002 (la quale ha recepito quanto disposto in materia dalla legge n. 249 del 31.07.97): “gli utenti, singoli o associati che lamentino la violazione di un proprio diritto… sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio”. Ciò significa che il ricorso giurisdizionale è subordinato obbligatoriamente al previo espletamento del tentativo di conciliazione (vale a dire: non è possibile adire l’Autorità Giudiziaria se prima non si espleta il tentativo di conciliazione) presso il Corecom: ma cos’è mai il Corecom (o meglio i Corecom)? Si tratta di organismi regionali (letteralmente: Comitati regionali per le comunicazioni), per così dire ibridi, poiché dotati, nel settore delle telecomunicazioni, oltre della già menzionata “facoltà istruttoria-conciliativa”, di funzioni consultive, nonché aventi svariati poteri di gestione e controllo. L’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Corecom, si presume, dovrebbe portare ad uno snellimento dei contenziosi. Al contrario, si ritiene che l’istituzione di commissioni di conciliazione ad hoc per la risoluzione di controversie le più disparate, porti alla frammentazione delle procedure e, fondamentalmente, costituisca un ostacolo per il consumatore. ***************** SPULCIANDO… Un senato consulto dell’età di Claudio prevedeva come causa di schiavitù il contubernium di una donna libera con lo schiavo altrui, continuato nonostante la triplice diffida del padrone. (Gaio, I, 160) Nell’antichità romana il termine ingenui – lungi dal riferirsi a persone sprovvedute – indicava coloro liberi sin dalla nascita, mentre quello di liberti o libertini – anziché connotare i gaudenti – indicava coloro che, nati o divenuti schiavi, venivano affrancati

2003-11-11
 
 

 
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