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Prosegue il viaggio nel mondo degli sportelli pubblici. Ci occupiamo ora dell’INPS, non sotto il profilo del suo endemico deficit, quanto avendo riguardo ad un particolare aspetto del concreto rapporto con i cittadini. Si allude ad un caso, tutt’altro che infrequente, in cui – il combinato effetto dei regolamenti dell’ente, di quelli postali e della distrazione dei privati – è suscettibile di generare gravi problemi legali. Molti, infatti, non sono al corrente che, curiosamente e fortunatamente, l’INPS eroga i trattamenti pensionistici standard in anticipo sulla mensilità di riferimento (al contrario di uno stipendio, il beneficiario prende i soldi all’inizio del mese), sicché – al momento del decesso dell’avente diritto – con elevate probabilità l’ente vanterà un credito verso gli eredi. Per intuibili ragioni assistenziali, poi, capita che solerti figli o nipoti di anziani pensionati si facciano rilasciare una delega al ritiro, presso gli uffici postali, del dovuto; ivi sono invitati a sottoscrivere quella che viene normalmente liquidata come “semplice ricevuta” e che in realtà costituisce (in caratteri microscopici) anche la dichiarazione dell’esistenza in vita del pensionato. Orbene, è tutt’altro che improbabile che il discendente si rechi a ritirare la pensione dell’avo dopo il suo passaggio a miglior vita, ritenendola - ingenuamente - dovuta per il mese precedente, così come non è improbabile che l’impiegato postale ometta di illustrare la reale portata della “ricevuta”, con il risultato che il percettore, poiché ha oggettivamente commesso il duplice reato di falso e truffa aggravata (ha dichiarato esistente in vita un morto e ne ha incassato la pensione non dovuta), viene denunciato alla Procura competente, rischiando da uno a cinque anni di carcere. L’orientamento dei giudici riminesi, dopo un primo periodo di “durezza”, appare ora improntato ad una maggior comprensione verso le ragioni dei cittadini distratti e in buona fede: due processi svoltisi negli ultimi tempi (n.d.r sentenza n. 281 del 2003 del G.U.P. di Rimini) si sono conclusi con l’assoluzione degli imputati, a motivo della ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo dei reati loro contestati, cioè della consapevolezza del delitto. In particolare, sono stati ritenuti elementi incompatibili con una volontà fraudolenta la mancata reiterazione del fatto e la pronta restituzione delle somme. La morale, comunque, è chiara: mai firmare documenti di slancio e mai dare nulla per scontato …
2003-10-17 |
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