Indice News  
 
 
 
LO SAPEVATE CHE: In Italia un diciassettenne arrestato non viene condotto in carcere?
 
 
Nel nostro Paese, come nella maggioranza degli Stati, esiste un sistema legislativo improntato a criteri di particolare indulgenza verso le condotte delittuose poste in essere da minorenni. È, quindi, escluso – per esempio – che un minorenne possa vedersi comminare la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento, ossia la condanna all’ergastolo, anche a fronte del compimento delle efferatezze più sanguinarie e inescusabili. Ciò riflette secoli di cultura giuridica e psicologica ed è – non si dimentichi mai – una conquista di civiltà, ostativa al perpetrarsi in casa nostra di episodi che, non fossero di tragica attualità, potrebbero narrarsi in farsa: si allude a grottesche condanne a morte di poco più che bambini, cresciuti (si fa per dire) in contesti disagiati, palestre di devianza. Tralasciando per questo numero il dibattito – meritevole di maggior spazio – sui limiti di tale indulgenza e sulla necessità di contemperare le esigenze rieducative del minore con quelle altrettanto legittime della società a tutelarsi, comunque, rispetto i fenomeni della criminalità, si vuole segnalare una curiosità a pochi nota. A seguito dell’entrata in vigore della rivoluzionaria riforma di cui al Decreto Legislativo 448/1988, si è delineato un nuovo sistema processuale penale minorile. In base ad esso, esistono bensì le carceri minorili (dette Istituti Penali Minorili), ma sono destinate ad ospitare i minorenni condannati a pene detentive e quelli in custodia cautelare, dalle statistiche e dall’esperienza di chi scrive, in massima parte extracomunitari costituenti manovalanza del crimine organizzato, dello spaccio di stupefacenti in particolare. Ma quei due-quattro giorni che i minori trascorrono tra l’arresto in flagranza (raramente, i diversi casi del “fermo” o dell’“accompagnamento”) - cioè con “le mani nel sacco”, per esempio dopo un inseguimento o uno scambio di colpi d’arma da fuoco - e la convalida dello stesso avanti il Giudice? Ebbene, viene previsto che, in queste convulse ore, si facciano carico dei minorenni degli istituti creati con la riforma, i Centri di Prima Accoglienza. Essi rappresentano la sintesi della – in parte inevitabile – ambiguità legislativa in materia: da un lato sono o dovrebbero essere appartamenti accoglienti per giovani problematici da non traumatizzare “sbattendoli al fresco”, dall’altro sono gioco-forza dei serbatoi pericolosi dove, occasionalmente, possono concentrarsi anche decine di quasi maggiorenni nerboruti da tenere a bada affinché non si dileguino. Ogni Centro, negli anni di sperimentazione, ha dovuto trovare un punto di equilibrio tra le due opposte esigenze, così da un lato aumentando il numero degli agenti di Polizia Penitenziaria, dall’altro non dimenticando che questi devono presentarsi ai ragazzi in borghese e devono partecipare ad un corso di specializzazione in materia minorile, oppure creando soluzioni esteticamente gradevoli per – di fatto - blindare porte e finestre o, infine, affiancando liturgie carcerarie collettive alla presenza di educatori e funzionari dei servizi sociali. Come si vede, una realtà “al limite” tra un mondo e l’altro, per certi versi surreale. SPULCIANDO La particolare dignità della professione di advocatus nell’antica Roma non permetteva che vi si applicassero i condannati per delitti capitali, i gladiatori e colui che “corpore suo muliebra passus est” (letteralmente “avesse consentito sul suo corpo quello che si fa alle donne”). Il divieto a “postulare pro aliis” (perorare in favore altrui) concerneva anche i ciechi e le donne, i condannati in cause riguardanti materia contrattuale, in quanto avevano tradito l’altrui fiducia, coloro che erano stati radiati dall’esercito, i lenoni, gli attori e i debitori pignorati.

2003-11-15
 
 

 
  Articolo 7 di 13