| |
per risultare presente al lavoro, anche se in effetti assente, commette il reato di truffa aggravata?
Tanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 39077, depositata il 15.11.2003. La Corte ha, altresì, precisato che il dipendente pubblico, nel momento in cui opera certificazione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e che il cartellino rilevatore della presenza del lavoratore sul posto di lavoro contiene una attestazione in punto ad effettuazione e durata della prestazione lavorativa, attestazione idonea a produrre effetti giuridici non solo per quanto riguarda la retribuzione, ma anche per ciò che concerne il controllo dell’attività e la regolarità dell’ufficio.
Commette, invece, peculato comune il pubblico dipendente che utilizzi il telefono d’ufficio per lunghe e ripetute telefonate personali. Il fatto lesivo non si sostanzia nell’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell’appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie formate da impulsi elettronici occorrenti per le conversazioni telefoniche, anche in considerazione del fatto che tali energie non sono immediatamente restituibili dopo l’uso (lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all’entità dell’utilizzo non potrebbe che valere quale mero ristoro del danno arrecato). Tanto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare con la sentenza n. 3883/2001, relativa alla fattispecie di un pubblico ufficiale che, disponendo per ragioni d’ufficio o di servizio, dell’utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, è stato sorpreso ad utilizzarla per effettuare chiamate a contenuto erotico-sentimentale.
La Cassazione, infine, (sent. 39771) ha bocciato il ricorso dell’attuale sindaco di Messina, che nel 1995 - allorché rivestiva l’incarico di presidente della Provincia - aveva utilizzato la vettura di servizio, cosiddetta “auto blu”, per andare ad imbarcarsi su di una nave da crociera in compagnia della moglie. I consorti si erano fatti accompagnare sull’auto di servizio fino al porto di Bari, facendosi, inoltre, venire a riprendere dall’autista, terminato il periodo della crociera. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione inflitta per il reato di peculato. La Corte ha motivato la decisione sostenendo che il regio decreto n. 746 del 1926 “fa riferimento all’uso esclusivo e continuativo dell’autovettura di servizio, senza possibilità alcuna di interpretazioni estensive nei confronti dei rappresentanti di enti locali, come i presidenti delle province”. Vale a dire, il divieto dell’uso dell’auto blu non vale solo, nel caso di specie, nei confronti della moglie estranea, per ovvi motivi, a qualsivoglia esigenza di servizio, ma anche per l’ex presidente della Provincia di Messina, che non avrebbe dovuto far uso della vettura in maniera continuativa, a maggior ragione per esigenze di carattere strettamente personale. Per piazza Cavour (sede della Cassazione), presidente e consorte avrebbero dovuto recarsi all’imbarco “con mezzi propri, ovvero di terzi a proprie spese”. Nulla da eccepire…
AFORISMA: “In una società libera, se alcuni sono colpevoli, tutti sono responsabili”. (Rabbi Abraham Joshua Heschel).
2003-11-21 |
|