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Contratti dei consumatori: la clausola di recesso non può essere scritta in piccolo
 
 
Una conquista sul cammino della tutela dei cittadini CONTRATTI DEI CONSUMATORI: LA CLAUSOLA DI RECESSO NON PUÒ ESSERE SCRITTA IN PICCOLO La Cassazione bacchetta chi predispone contratti poco chiari Varie volte, dalle colonne di questo quotidiano, abbiamo lamentato il difetto di tutela dei consumatori, quando indotti a sottoscrivere formulari contrattuali gravosissimi, spacciati invece per semplici formalità. A onor del vero, negli ultimi dieci anni, per merito di una legislazione in gran parte di derivazione europea, il cittadino non può dirsi completamente vulnerabile di fronte alla furbizia altrui: il Decreto Legislativo 15 gennaio 1992 n. 50 (di attuazione della direttiva CEE n. 577 del 20 dicembre 1985), in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, l’istituzione del Garante per la Privacy e la relativa normativa, appena riformata, il nuovo Testo Unico sulle leggi Bancarie, e così discorrendo, rappresentano senz’altro tappe fondamentali verso la realizzazione di un mercato commerciale e finanziario ispirato a principi di libera concorrenza, trasparenza e, quindi, giustizia. I problemi sorgono quando i solenni enunciati di tali provvedimenti sono calati nella quotidianità. Allora ci si avvede, per esempio, che nessun nuovo correntista è in grado, vuoi fisicamente, vuoi psicologicamente oppure culturalmente, di leggere e comprendere formulari astrusi, più lunghi dei Promessi Sposi e più scelleratamente ermetici dell’Ulisse di Joyce; allora si prende atto che avvisare formalmente della portata di una clausola contrattuale il potenziale sottoscrittore non produce alcun effetto di scelta sostanziale, date le condizioni di minorata difesa in cui egli versa, avanti l’ignoto universo dei cavilli legali. Sono, pertanto, da apprezzare quei provvedimenti che, piuttosto, impongono norme inderogabili, cioè condizioni che si inseriscono automaticamente nei formulari, a prescindere da una volontà espressa dalla parti o, addirittura, in dissenso rispetto a questa. Per fare un esempio, se il consumatore sottoscrive un contratto prestampato con un’impresa, il quale prevede quale sede giudiziaria per eventuali controversie un Tribunale territorialmente diverso da quello di residenza del consumatore, ebbene detta statuizione sarà inefficace, restituendo alla parte debole, che abbia delle rimostranze, il diritto di farle valere dove le è più comodo, anziché scoraggiarsi dinanzi alla all’ulteriore disagio offerto dalla prospettiva di onerose spese di trasferta. Anche la giurisprudenza appare sensibile al principio di tutela concreta del consumatore. Degna di nota è la sentenza, appena pubblicata, con la quale la Suprema Corte si è occupata di un caso di clausola redatta in caratteri minuti (Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 14762 del 3 ottobre 2003). Recita la massima: “Nei contratti conclusi con i consumatori fuori dei locali commerciali la clausola relativa al diritto di recesso non può essere inserita in un contesto uniforme di clausole di apparente pari rilevanza. Tale clausola, infatti, deve essere evidenziata con caratteri grafici eguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento”. Tutto parte dall’art. 5 del D.Lgs. 50/1992, il quale impone un dovere di informativa rispetto i termini di recesso, ossia il diritto per una parte di un contratto di “tirarsi indietro”, in difetto della quale informativa trova applicazione un termine legale lungo, intuitivamente più favorevole. La disciplina tutela chi – consumatore - sia stato indotto a firmare un contratto commerciale al di fuori delle sedi appropriate (come nel corso di riunioni, conventions ecc.).. Il problema sottoposto all’attenzione dei Supremi Giudici era, dunque: deve dirsi soddisfatto il requisito dell’informativa se essa è contenuta in una clausoletta illeggibile, inserita in un interminabile elenco di condizioni generali? La risposta, di cui - al di là del caso concreto - gioiamo, è stata di segno negativo, in virtù essenzialmente del seguente rilievo: poiché la clausola si trovava mescolata in un documento tra altre quattordici (in tredicesima posizione), in caratteri non evidenziati, non può concretamente dirsi realizzato il cosiddetto “consenso informato”, che lo spirito e la corretta interpretazione della legge impongono. L’auspicio è che il principio appena affermato trovi applicazione in casi analoghi, sicché nessuno possa più propinare formulari microscopici a sprovveduti sottoscrittori, facendone discendere effetti giuridici rilevanti. Ciò consentirebbe di evitare non solo immeritati premi ai furbi, ma anche distorsioni di mercato nocive al sistema economico; infatti, se ciascun imprenditore, in regime di autentica concorrenza, fosse chiamato a enunciare e spiegare chiaramente le proprie offerte commerciali, il consumatore – di fatto – disporrebbe di strumenti idonei a scegliere il più conveniente; diversamente, si incrementerà il lavoro solo degli avvocati … Al di là dei necessari interventi legislativi e giurisprudenziali indotti “dall’alto”, non bisogna, in ogni caso, trascurare quanta forza di pressione politica e contrattuale avrebbero i consumatori se reagissero alle prevaricazioni loro imposte. Ciò vale tanto per i singoli (chiedete, informatevi, confrontate, “rompete”…), quanto per i consumatori collettivamente considerati, cioè organizzati in lobbies (parola spesso ingiustamente connotata in senso negativo). Negli Stati Uniti esistono multinazionali commercialmente aggressive, ma anche organizzazioni di cittadini capaci di bilanciarne lo strapotere economico; ne sono testimonianza le numerose controversie da queste iniziate e condotte con successo a termine, per esempio in materia di risarcimento per danni da fumo, laddove il vizio sia stato suscitato da una pubblicità ingannevole.

2003-11-21
 
 

 
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