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Come avrà potuto notare anche il “navigatore” meno esperto, sempre più imprenditori decidono di vendere le proprie merci attraverso Internet.
Il fenomeno è conosciuto con il nome di e-commerce, ossia commercio elettronico, e più che una modalità di vendita rappresenta un nuovo modo di stare sul mercato.
I motivi che inducono un’azienda ad operare tramite la Rete sono molteplici: costi di distribuzione del materiale informativo pressoché azzerati, estrema facilità nell'aggiornamento dei prezzi e delle offerte, economicità nel gestire gli ordini. L'e-commerce finisce per ridurre drasticamente il livello di ingresso nei vari mercati e tutto ciò determina un aumento di competitività ed una teorica riduzione dei prezzi all'utente finale.
Il compratore, dal canto suo, non è più vincolato ad orari predefiniti, non deve raggiungere fisicamente il luogo dove avviene la vendita, può accedere ad un insieme di dettagliate informazioni e, soprattutto, ha la possibilità di monitorare e selezionare i prezzi più convenienti in assoluto in uno spettro di offerta amplissimo.
I vantaggi, quindi, sono indubbi, ma non è tutto oro quello che luccica: si compra da un rivenditore lontano che difficilmente potrà darci una veloce assistenza, vi sono i costi di spedizione che rendono antieconomici acquisti di piccolo importo, ecc. Insomma, come in tutte le cose è bene avventurarsi con un appropriato spirito critico.
Ciò che deve essere chiaro fin dall’inizio è che anche il commercio elettronico ha una base contrattuale, per cui deve essere letto con gli occhi del diritto.
Le tipologie dell’e-commerce sono sostanzialmente tre, in relazione ai soggetti coinvolti: business to business (tra operatori professionali, come le aziende), consumer to consumer (avviene tra soggetti privati e corrisponde grosso modo alle inserzioni che si pubblicano sui giornali o sulle riviste specializzate di annunci economici) e business to consumer (da tra un'impresa che offre prodotti e/o servizi, da un lato, e un consumatore, dall'altro).
Ma come si stipula un contratto on line?
Vi sono contratti che si definiscono mediante lo scambio di messaggi di posta elettronica, come avviene utilizzando il fax o la posta “comune”: in questo caso il contratto può dirsi perfezionato, ossia concluso, nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’e-mail di accettazione. I veri e propri contratti on line sono, però, quelli che implicano un accesso da parte dell’acquirente al sito di un fornitore, appositamente predisposto per la vendita. Generalmente si fa ricorso alla procedura “point and click”, ovvero a moduli elettronici presenti sulle pagine Web che vengono visualizzati sul PC del visitatore, il quale potrà manifestare il suo consenso “cliccando” col mouse su icone di accettazione. Il navigatore, fino a tale momento, può visitare liberamente la vetrina virtuale, senza per questo motivo divenire obbligato all’acquisto degli articoli che esamina.
Dopo aver scelto i prodotti e riempito il "carrello", come si completa la transazione? Alle volte sarà possibile effettuare un pagamento off line (bollettino postale, bonifico bancario, contrassegno, ecc.), mentre più sovente il pagamento sarà totalmente pilotato da Web, tramite una scheda da compilare con i dati personali e il numero della carta di credito. Niente paura, comunque: tutti i dati che si immettono sono protetti da chiavi di sicurezza sofisticate e difficili da penetrare e il rischio di un utilizzo improprio è inferiore a quello che si corre quando usiamo la carta in un ristorante e non vediamo il cameriere nel tragitto che va dal nostro tavolo alla cassa.
E veniamo finalmente ai diritti del consumatore.
Una importante normativa è data dal D. Lgs. 185/1999, rubricato, in modo alquanto rassicurante, “protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”, a cui si è aggiunto il recentissimo D. Lgs. 70/2003. Innanzitutto, è imposto al produttore di informare il consumatore, prima della conclusione del contratto e in modo chiaro e comprensibile, dei principali aspetti dell’operazione: identità di chi vende, caratteristiche e prestazioni del prodotto, prezzo, spese e modalità di consegna, sistema di pagamento e, non da ultimo, esistenza del diritto di recesso e relativi modi di esercizio.
Qualora poi il cliente effettui un ordine, è fatto carico al fornitore di integrare le predette informazioni per iscritto, nonché di dare, nella medesima forma, conferma dell'ordine.
E' sempre garantito al consumatore (al di fuori di limitati casi, come per forniture di beni confezionati su misura, di giornali o di servizi turistici) il diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza bisogno di specificare il motivo, attraverso l'invio di una lettera raccomandata A.R. all’indirizzo del fornitore; il termine utile è di 10 giorni lavorativi (sabato compreso), che decorrono dal giorno di ricevimento dei beni (o dal giorno di conclusione del contratto, se ha per oggetto servizi) e comunque non oltre tre mesi dalla conclusione del contratto. Qualora poi sia mancato l'invio delle informazioni aggiuntive, il termine per esercitare il diritto di recesso è di ben tre mesi.
Cosa succede se solo dopo l’accettazione ci accorgiamo che l’interminabile contratto contiene frasette sibilline che ci impegnano a rinunciare a eccezioni, a non recedere, a non far valere questo o quel diritto? Niente panico, i nostri diritti sono irrinunciabili e l’apposizione di clausole contrarie non ha valore. Un altro privilegio è che in caso di controversia, il giudice competente è quello del luogo in cui risiede (o ha domicilio) il consumatore, anche se l’azienda venditrice non è italiana, purché si trovi in un paese membro dell’Unione Europea.
Molti tra quelli che sono arrivati alla fine di questo articolo potrebbero ancora ritenere l’e-commerce incerto, rischioso, “anormale”; eppure, probabilmente, si troveranno ben presto ad effettuare acquisti on line, richiamati dagli evidenti vantaggi e rinfrancati dalla consapevolezza che i mezzi di tutela per il navigatore/consumatore non mancano. E si chiederanno come abbiano potuto fare senza…
2003-12-12 |
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