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Fideiussione omnibus, nulle le clausole che violano le norme antitrust

Sezioni Unite: contratti nulli per le sole parti che riproducano quelle dello schema ABI, salvo prova di una diversa volontà delle parti (sentenza n. 41994/2021)

 

Le banche fanno uso degli schemi negoziali predisposti dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e la Banca d’Italia, nel 2005, ha dichiarato contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus). In tale contesto la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è dovuta pronunciare riguardo al caso in cui, nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente, sono riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI dichiarate, come detto, in contrasto con la disciplina antitrust.

Secondo la Suprema Corte in S.U., trova applicazione il rimedio della nullità parziale, poiché, qualora nel contratto di fideiussione siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali. Pertanto, il contratto di fideiussione è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito. Per contro, è nullo l’intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità».

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